L’Organismo di formazione professionale Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” può attivare tirocini formativi extracurriculari, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 5 agosto 2013.
Il tirocinio formativo e di orientamento è uno strumento previsto dalla Legge, che consente al giovane un’esperienza effettiva presso un’azienda, un ente pubblico o uno studio professionale, permettendogli di mettersi alla prova in un ambiente di lavoro in modo da orientare o verificare le sue scelte professionali e di acquisire un’esperienza pratica e certificata che andrà ad arricchire il suo curriculum.
Nello stesso tempo l’azienda ospitante avrà la possibilità di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico e di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.
Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e di conseguenza non comporta il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali a carico dell’’azienda, che non è obbligata ad assumere il tirocinante al termine dell’esperienza.
Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL e RCT.
La partecipazione non comporta spese per il tirocinante, il quale riceverà dall’azienda ospitante una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge.
Ogni tirocinio è supportato da una convenzione tra il soggetto promotore e l’azienda ospitante e da un progetto formativo e di orientamento, contenente obiettivi e modalità di svolgimento dello stesso e tutti gli estremi dell’assicurazione INAIL e Responsabilità Civile. Durante il progetto il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e da un tutor del soggetto promotore.
Per i tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo:
rivolti a soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno ed assolto all’obbligo scolastico e che, salvo si tratti di lavoratori in cassa integrazione, si trovino in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi della normativa vigente.
Per i tirocini estivi:
l’età minima resta fissata a quindici anni.
Il tirocinante non sarà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.